Sez. L - , Sentenza n. 31204 del 02/11/2021 (Rv. 662683 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Colloqui tra il dipendente e i colleghi di lavoro - Registrazione all'insaputa dei conversanti - Violazione del diritto alla riservatezza - Sussistenza - Uso a fini difensivi - Legittimità - Limiti e condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE
Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la registrazione di conversazioni tra un dipendente e i suoi colleghi presenti, all'insaputa dei conversanti, configura una grave violazione del diritto alla riservatezza che giustifica il licenziamento intimato, a meno che, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), la registrazione occulta dei dialoghi non si sia resa necessaria per difendere un diritto in giudizio, a prescindere dalla esatta coincidenza soggettiva tra i conversanti e le parti processuali, purché l'utilizzazione di tale registrazione avvenga solo in funzione del perseguimento di tale finalità e per il periodo di tempo strettamente occorrente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 24 com. 1 lett. F), Cod. Pen. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)