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Sez. 2, Sentenza n. 3896 del 20/11/1975 (Rv. 378151 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - SENTENZE SECONDO EQUITA - ERRORI IN IUDICANDO - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378151-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - SENTENZE SECONDO EQUITA - ERRORI IN IUDICANDO - DEDUCIBILITA - ESCLUSIONE.*

Le decisioni del conciliatore inappellabili, a norma dell'art 2 della legge 25 luglio 1966 n 571, possono essere impugnate per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, ma, trattandosi di decisioni pronunziate secondo equita, le censure possono riguardare soltanto errori in procedendo e non gia errori in iudicando. (Conf 2510/70, mass n 348803; 2558/69, mass n 342143).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Legge 25/07/1966 num. 571 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)