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Sez. 3, Sentenza n. 4225 del 23/02/1987 Ud. (dep. 07/04/1987) Rv. 175588 - 01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO - SUA INTEGRALE RICOSTRUZIONE - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175588-01

EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO - SUA INTEGRALE RICOSTRUZIONE - REATO CONFIGURABILE.*

Nell'ipotesi in cui, ottenuta una concessione per eseguire una ristrutturazione di un fabbricato, si demolisca lo stesso, ricostruendolo integralmente ex novo, non è configurabile la ipotesi della totale difformità, sia pure nell'ambito più ristretto della nozione adottata dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ("organismo integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione o esecuzione di volumi oltre i limiti progettuali e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica Rilevanza ed autonomamente utilizzabile") , ma quella dell'assenza di concessione. In tal caso infatti allo stabile preesistente ne viene sostituito uno totalmente nuovo, che nessun riferimento ha con quello di cui alla concessione.*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)