Sez. L, Sentenza n. 5584 del 14/11/1985 (Rv. 442779 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - DIRETTIVE DELL'IMPRESA PRODUTTRICE RIGUARDANTI GENERICAMENTE LE EPOCHE, LE CATEGORIE DI CLIENTI, I LUOGHI E LE INTENSITÀ DELLE VISITE - ESISTENZA CONSEGUENTE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL PROPAGANDISTA SCIENTIFICO - DIRETTIVE DELL'IMPRESA PRODUTTRICE RIGUARDANTI GENERICAMENTE LE EPOCHE, LE CATEGORIE DI CLIENTI, I LUOGHI E LE INTENSITÀ DELLE VISITE - ESISTENZA CONSEGUENTE DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai fini della qualificazione dell'attività lavorativa del propagandista scientifico, dovendo l'impresa produttrice conseguire il risultato di presentare, di sè e del prodotto commerciato, una immagine idonea a destare l'interesse e la fiducia dei potenziali acquirenti, diffondendola nei modi, nei tempi e con l'impiego dei mezzi ritenuti più opportuni, non possono denotare l'esistenza del vincolo di subordinazione le direttive riguardanti genericamente le epoche, le categorie di clienti, i luoghi e l'intensità delle visite, ossia l'atteggiarsi della propaganda prescelta (che può essere condizionata da campagne pubblicitarie a carattere nazionale o addirittura internazionale), in quanto direttive di tal genere possono essere impartite, al fine di conseguire il risultato programmato, anche al lavoratore autonomo o all'agente. (Conf 6025/83, mass n 430834).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)