Sez. 5, Sentenza n. 1508 del 10/11/1977 Ud. (dep. 08/02/1978) Rv. 137888 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - FATTO SCUSABILE - ESTREMI.*
L'esimente del fatto scusabile, in tema di emissione di assegni a vuoto, puo essere applicata allorche il colpevole sia incorso in errore su un fatto che non si sarebbe potuto evitare con la comune diligenza e che abbia ragionevolmente fatto credere all'emittente di disporre di una provvista sufficiente presso il trattario, sempre che l'emittente abbia provveduto a versare la provvista prima della presentazione dell'assegno.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)