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Sez. 1 - , Ordinanza n. 10869 del 08/06/2020 (Rv. 658123 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Fallimento - Credito da equo indennizzo ex art. 79 l.fall. – Compensazione ex art. 56 l. fall. – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658123-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall., pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti, norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 79, Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)