Sez. L, Sentenza n. 10231 del 22/10/1990 (Rv. 469506 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - ILLEGITTIMA EMISSIONE IN PRESENZA DI NORME ESCLUDENTI IL DIRITTO CON ESSI RICONOSCIUTO, ANCORCHÉ SOSPETTE DI INCOSTITUZIONALITÀ, E SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO ILLEGITTIMAMENTE DISPOSTA PER DEFERIMENTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE D'ILLEGITTIMITÀ IN UNA CAUSA DIVERSA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA O EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - CAPO DELLA SOSPENSIONE - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - ORDINANZE - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - ILLEGITTIMA EMISSIONE IN PRESENZA DI NORME ESCLUDENTI IL DIRITTO CON ESSI RICONOSCIUTO, ANCORCHÉ SOSPETTE DI INCOSTITUZIONALITÀ, E SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO ILLEGITTIMAMENTE DISPOSTA PER DEFERIMENTO ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELLA QUESTIONE D'ILLEGITTIMITÀ IN UNA CAUSA DIVERSA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA O EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ - CAPO DELLA SOSPENSIONE - ESTENSIONE.*
Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., pure se illegittimamente emesso in presenza di norme che escludono il diritto con esso riconosciuto, ancorché sospette di incostituzionalità ed effettivamente oggetto di giudizio pendente davanti al giudice delle leggi, nonché seguito da una sospensione del giudizio di merito, disposta per tale ultima ragione, ma anch'essa illegittimamente, per essere stata la questione di legittimità costituzionale sollevata in causa diversa da quella in cui si è pronunziato il provvedimento stesso, si caratterizza sempre per l'interinalità degli effetti, destinati ad esaurirsi con la sentenza di merito, dalla quale rimangono assorbiti o caducati, e risulta, pertanto, inidoneo comunque all'autonoma acquisizione di autorità processuale e sostanziale di giudicato e, conseguentemente, non suscettibile né di autonoma impugnazione né di ricorso per Cassazione ex art. 111, secondo comma, cost.; senza che, in particolare, tale ultimo rimedio possa, nonostante la natura provvisoria dal provvedimento, trovare ingresso a causa della suddetta sospensione (che non esclude, se non in via transitoria, l'Esercizio del diritto di difesa nelle forme implicate da tale natura) o che ne sia consentito l'esperimento avverso il provvedimento che dispone la sospensione stessa e che è privo, sotto il profilo sostanziale e formale, dei requisiti della sentenza, in quanto esclusivamente diretto a regolare l'attività processuale. (Conf 1794/90, mass n 465708).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)