Sez. U, Sentenza n. 25264 del 29/11/2006 (Rv. 593337 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti pubblici non economici - Rapporto di lavoro - Natura - Di pubblico impiego - Art. 69, comma settimo, d lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario - Fattispecie concernente periodo antecedente al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Il rapporto instaurato fra un soggetto e l'ente pubblico non economico rimane un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra un ente pubblico ed un soggetto privato venga costituito un rapporto non occasionale di locazione d'opere, con il conseguente inserimento del secondo nell'organizzazione amministrativa del primo, per il perseguimento di finalità attribuite al medesimo dalla legge; né la natura pubblicistica è esclusa dalla mancanza di un formale atto di nomina, dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine, essendo sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio, ovvero dall'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato. Conseguentemente, alla stregua della norma transitoria contenuta nell'art. 69, settimo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in controversia relativa a pretese derivanti da prestazioni lavorative in favore di ente pubblico non economico, rileva ai fini della giurisdizione esclusivamente il periodo di maturazione delle spettanze retributive e dell'insorgenza di altri crediti, non la data di compimento degli atti di gestione del rapporto, ancorché abbiano determinato l'insorgere della questione litigiosa, atteso che il perfezionamento della fattispecie attributiva del diritto di credito, anche sotto il profilo della sua esigibilità, consente al dipendente di accedere alla tutela giurisdizionale, indipendentemente dall'emanazione, da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, di atti di gestione del rapporto obbligatorio (che rivestono natura di atti ricognitivi e di adempimento). (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in controversia in cui il lavoratore, sul presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, aveva riferito le proprie pretese ad un periodo anteriore al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)