Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 331 del 2001
Massime (1)
Massima n. 26556
- Espropriazione per pubblica utilità
- Indennità
- Criteri di determinazione
- Applicabilità anche alla misura dei risarcimenti dovuti per occupazioni illegittime
- Assunta violazione del principio di eguaglianza
- Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostitutivo del comma 6 dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto nel regolare la misura del risarcimento del danno per l’occupazione illegittima dei fondi privati, impone l’adozione del criterio già dettato per il calcolo dell’indennità di espropriazione. Infatti, la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua' con la sentenza n. 369 del 1996. M.F.
Norme impugnate
- legge 8 agosto 1992, n. 359
- art. 5-bis, comma 6, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
- art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549
Parametri
- art. 42, comma 2, Cost.
- art. 42, comma 3, Cost.
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Augusto Cartisano e il comune di Reggio Calabria, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice relatore Franco Bile;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza emessa in data 17 maggio 1996, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2001 (r.o. n. 43 del 2001), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, che, regolando la misura del risarcimento del danno per l'occupazione illegittima dei fondi privati, impone l'adozione del criterio già dettato per il calcolo dell'indennità di espropriazione;
che, ad avviso del collegio rimettente, tale disposizione determinerebbe, in primo luogo, una violazione del principio di uguaglianza, equiparando gli effetti economici della perdita del bene per fatto illecito a quelli dell'espropriazione secundum legem; inoltre, regolando le conseguenze economiche del fatto illecito di occupazione appropriativa sul modello dell'indennizzo, vanificherebbe la limitazione costituzionale del potere di esproprio della pubblica amministrazione ai soli casi previsti dalla legge, senza che tale ipotesi ablativa sia legislativamente configurata.
punto 2
Considerato che la disposizione è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua con la sentenza n. 369 del 1996, e identiche questioni, successivamente pervenute all'esame della Corte, sono state dichiarate manifestamente inammissibili (ordinanze nn. 413 e 434 del 1996; n. 105 del 1997; n. 209 del 1998);
che ciò comporta la manifesta inammissibilità della odierna questione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sostitutivo del comma 6 dell'art. 5-bis del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 settembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze