Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 13/10/2023 Cc. (dep. 12/02/2024) Rv. 285790-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Precedente riconoscimento della continuazione per alcuni episodi criminosi nell'ambito di altro procedimento ex art. 671 cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di considerare la valutazione in precedenza effettuata - Sussistenza - Limiti.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l'unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.
Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)