Sez. 5 - , Ordinanza n. 13062 del 24/05/2017 (Rv. 644349 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Agevolazioni - Abitazione principale - Residenza anagrafica - Necessità - Esclusione - Residenza effettiva - Sufficienza - Prova - Indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione - Rilevanza esclusiva - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l’agevolazione prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 per l’immobile adibito ad abitazione principale non può essere negata a causa dell’omessa indicazione dell’abitazione principale nella dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 11 dello stesso decreto, né per la divergenza tra il luogo indicato e la residenza anagrafica del contribuente, in quanto la dichiarazione, quale manifestazione di scienza, può essere liberamente modificata dal contribuente, in qualunque momento, anche in sede processuale, mentre le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)