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Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 3 Accesso all'infrastruttura fisica esistente

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete abbia il diritto di offrire ad imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica l'accesso alla sua infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Reciprocamente, gli Stati membri possono prevedere il diritto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di offrire l'accesso alla loro infrastruttura fisica per l'installazione di reti diverse dalle reti di comunicazione elettronica.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, ogni operatore di rete abbia l'obbligo di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla sua infrastruttura fisica secondo condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Nella richiesta scritta sono precisati gli elementi del progetto per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico.

3.

Gli Stati membri esigono che l'eventuale rifiuto dell'accesso sia giustificato da criteri oggettivi, trasparenti e proporzionati quali:

  1. a) l'idoneità tecnica dell'infrastruttura fisica di cui è richiesto l'accesso a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al paragrafo 2;

  2. b) la disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al paragrafo 2, comprese le necessità future in termini di spazio dell'operatore di rete che siano sufficientemente dimostrate;

  3. c) questioni di sicurezza e sanità pubblica;

  4. d) l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

  5. e) il rischio di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

  6. f) la disponibilità di validi mezzi alternativi di accesso all'ingrosso all'infrastruttura fisica di rete forniti dall'operatore di rete e adatti alla fornitura di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli.

Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore di rete indichi i motivi del rifiuto entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa di accesso.

4. In caso di rifiuto dell'accesso o di mancato raggiungimento di un accordo sui termini e le condizioni specifici, incluso il prezzo, entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accesso, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

5.

Gli Stati membri esigono che l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 4 emetta, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, una decisione vincolante per risolvere la controversia promossa ai sensi del paragrafo 4, anche in materia di fissazione di termini e condizioni equi e ragionevoli, incluso il prezzo se del caso.

L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro quattro mesi dalla data di ricevimento della richiesta completa tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

Nel caso in cui la controversia riguardi l'accesso all'infrastruttura di un fornitore di reti elettroniche di comunicazione e l'organismo nazionale per la risoluzione delle controversie sia l'autorità nazionale di regolamentazione, esso tiene conto, se del caso, degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e tiene conto dell'impatto dell'accesso richiesto sul piano d'impresa del fornitore di accesso, compresi gli investimenti realizzati dall'operatore di rete al quale è chiesto l'accesso, in particolare nelle infrastrutture fisiche utilizzate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità.

6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario dell'infrastruttura fisica nei casi in cui l'operatore di rete non sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari immobiliari privati.

Art. 4 Trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica, per richiedere l'accesso ad un'infrastruttura fisica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, abbiano il diritto di accedere, su richiesta, alla seguente serie di informazioni minime relative all'esistenza di infrastrutture fisiche di qualsiasi operatore di rete:

  1. a) ubicazione e tracciato;

  2. b) tipo e uso attuale dell'infrastruttura; e

  3. c) punto di contatto.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che richiedono l'accesso specifichino la zona in cui intendono installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Gli Stati membri possono consentire che l'accesso alle informazioni minime sia limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

2. Gli Stati membri possono esigere che gli enti pubblici che per competenza detengono in formato elettronico elementi delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 relativi all'infrastruttura fisica di un operatore di rete li mettano a disposizione attraverso lo sportello unico con mezzi elettronici entro il 1o gennaio 2017 ed esigono che tali enti pubblici li mettano a disposizione, su richiesta, delle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1. Gli aggiornamenti di tali informazioni e qualsiasi nuovo elemento delle informazioni minime di cui al paragrafo 1 ricevute dagli enti pubblici sono messi a disposizione dello sportello unico entro due mesi dalla data del loro ricevimento. Tale periodo può essere prorogato di un mese al massimo, se necessario per garantire l'affidabilità delle informazioni fornite.

3. Le informazioni minime messe a disposizione di uno sportello unico a norma del paragrafo 2 sono immediatamente accessibili attraverso lo sportello unico, in formato elettronico e secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri garantiscono che l'accesso alle informazioni minime a norma del presente paragrafo sia reso disponibile attraverso lo sportello unico entro il 1o gennaio 2017.

4. Se le informazioni minime di cui al paragrafo 1 non sono disponibili attraverso lo sportello unico, gli Stati membri esigono che gli operatori di rete forniscano l'accesso a tali informazioni su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione. Tale richiesta specifica la zona prevista per l'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'accesso alle informazioni è concesso entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

5. Su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, gli Stati membri esigono che gli operatori di rete soddisfino le richieste ragionevoli di ispezioni in loco di specifici elementi della loro infrastruttura fisica. Tale richiesta specifica gli elementi della rete interessati ai fini dell'installazione degli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Le ispezioni in loco degli elementi della rete specificati sono autorizzate entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti, fatte salve le limitazioni di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti al presente articolo, ciascuna delle parti possa adire un organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per le parti di adire un organo giurisdizionale.

7. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 nel caso di infrastrutture fisiche esistenti che siano considerate non tecnicamente idonee all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un periodo ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che ottengono l'accesso alle informazioni a norma del presente articolo, adottino misure atte a garantire il rispetto della riservatezza e dei segreti tecnici e commerciali.

Art. 5 Coordinamento delle opere di genio civile

1. Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete abbia il diritto di negoziare accordi per il coordinamento di opere di genio civile con imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile finanziate in tutto o in parte con risorse pubbliche soddisfi ogni ragionevole domanda di coordinamento di opere di genio civile, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie, presentata da imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione ai fini dell'installazione di elementi di reti pubbliche di comunicazione ad alta velocità. Tali domande sono soddisfatte a condizione che:

  1. a) ciò non implichi costi supplementari, inclusi quelli causati da ulteriori ritardi, per le opere di genio civile previste inizialmente;

  2. b) ciò non impedisca il controllo del coordinamento dei lavori, e

  3. c) la domanda di coordinamento sia presentata al più presto e in ogni caso almeno un mese prima della presentazione del progetto definitivo alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.

Gli Stati membri possono prevedere regole sulla ripartizione dei costi legati al coordinamento di opere di genio civile.

3. Se, entro un mese dalla data di ricezione della richiesta formale di trattativa, non viene raggiunto un accordo sul coordinamento delle opere di genio civile a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti possa rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

4.

Gli Stati membri provvedono affinché l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 3 emetta una decisione, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, per comporre la controversia avviata a norma del paragrafo 3, riguardante anche, se del caso, la determinazione di termini e condizioni e di prezzi equi e non discriminatori.

L'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie compone la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi dalla data di ricevimento di una richiesta completa, tranne in circostanze eccezionali fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale.

5. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di modesta entità, ad esempio in termini di valore, dimensioni o durata, o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

Art. 6 Trasparenza in materia di opere di genio civile programmate

1.

Al fine di negoziare accordi sul coordinamento di opere di genio civile di cui all'articolo 5, gli Stati membri esigono che, su specifica richiesta scritta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione, gli operatori di rete mettano a disposizione le seguenti informazioni minime riguardanti le opere di genio civile, in corso o programmate, relative alla loro infrastruttura fisica per le quali è stata rilasciata un'autorizzazione, è in corso una procedura di concessione dell'autorizzazione oppure si prevede di presentare per la prima volta una domanda di autorizzazione alle autorità competenti entro i sei mesi successivi:

  1. a) l'ubicazione e il tipo di opere;

  2. b) gli elementi di rete interessati;

  3. c) la data prevista di inizio dei lavori e la loro durata; e

  4. d) un punto di contatto.

La richiesta di un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione specifica la zona in cui intende installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Gli operatori di rete forniscono le informazioni richieste entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta scritta secondo condizioni proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Gli Stati membri possono consentire che l'accesso alle informazioni minime sia limitato soltanto se ritenuto necessario per ragioni connesse alla sicurezza e all'integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, alla riservatezza o a segreti tecnici e commerciali.

2. L'operatore di rete può respingere la richiesta di cui al paragrafo 1 se:

  1. a) ha reso pubblicamente disponibili le informazioni richieste in formato elettronico; oppure

  2. b) l'accesso a tali informazioni è fornito dallo sportello unico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore di rete renda disponibili le informazioni minime richieste di cui al paragrafo 1 attraverso lo sportello unico.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sorga una controversia relativa ai diritti e agli obblighi previsti dal presente articolo, ciascuna delle parti possa adire un organismo nazionale di risoluzione delle controversie. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale.

5. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi previsti dal presente articolo per opere di genio civile di valore modesto o nel caso di infrastrutture critiche nazionali. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un periodo ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

Art. 7 Procedura di rilascio di autorizzazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili attraverso lo sportello unico tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per opere di genio civile necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, comprese le informazioni riguardanti le esenzioni applicabili a tali elementi eventualmente previste dal diritto nazionale per tutte o alcune delle autorizzazioni.

2. Gli Stati membri possono prevedere il diritto per le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione di chiedere, per via elettronica attraverso lo sportello unico, le autorizzazioni richieste per l'esecuzione di opere di genio civile necessarie al fine dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti rilascino, o rifiutino, le autorizzazioni entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una richiesta completa di autorizzazione, fatti salvi altri termini o obblighi specifici fissati ai fini del regolare svolgimento della procedura applicabili al rilascio delle autorizzazioni in conformità del diritto nazionale o dell'Unione o ai fini di un procedimento di ricorso. Gli Stati membri possono prevedere che, in via eccezionale, in casi debitamente giustificati, tale termine possa essere prorogato. L'eventuale proroga è quanto più breve possibile al fine di concedere o rifiutare l'autorizzazione. Qualsiasi rifiuto è debitamente giustificato secondo criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione che abbiano subito danni a causa del mancato rispetto dei termini applicabili in virtù del paragrafo 3 abbiano il diritto di ricevere un risarcimento del danno subito, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Art. 8 Infrastruttura fisica interna all'edificio

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli edifici nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 siano equipaggiati, nella sede dell'utente finale, compresi eventuali elementi oggetto di comproprietà, di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione per le quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i condomini nuovi per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016 siano equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica in caso di opere di profonda ristrutturazione di condomini per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 31 dicembre 2016.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità del presente articolo possono beneficiare dell'etichetta volontaria «predisposizione alla banda larga» negli Stati membri che abbiano scelto di introdurre tale etichetta.

4. Per determinate categorie di edifici, in particolare per le abitazioni singole, o per le opere di profonda ristrutturazione, gli Stati membri possono prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 ne casi in cui l'adempimento di tali obblighi sia sproporzionato, ad esempio in termini di costi per singoli proprietari o comproprietari o in termini di tipo di edificio, come nel caso di specifiche categorie di monumenti, edifici storici, case di villeggiatura, edifici militari o altri edifici utilizzati a fini di sicurezza nazionale. Tali esenzioni devono essere debitamente motivate. Alle parti interessate è offerta la possibilità di esprimere osservazioni sui progetti di esenzioni entro un termine ragionevole. Dette esenzioni sono notificate alla Commissione.

Art. 9 Accesso all'infrastruttura fisica interna all'edificio

1. Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di installare la loro rete a loro spese, fino al punto di accesso.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di accedere all'infrastruttura fisica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

3.

Gli Stati membri provvedono affinché il titolare del diritto di usare il punto di accesso e l'infrastruttura fisica interna all'edificio soddisfi tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da fornitori di reti pubbliche di comunicazione secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo, se del caso.

Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai paragrafi 1 o 2 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, gli Stati membri provvedono affinché ciascuna delle parti abbia il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie perché sia valutata la conformità con le condizioni previste nei suddetti paragrafi. Tale organismo, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, emette una decisione vincolante per comporre la controversia nel termine più breve possibile e in ogni caso entro due mesi, tranne in circostanze eccezionali, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di adire un organo giurisdizionale.

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe ai paragrafi 1, 2 e 3 per edifici in cui sia garantito, secondo condizioni obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, l'accesso ad una rete esistente che termina nella sede dell'utente finale e che è idonea alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica ad alta velocità.

5. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di reti pubbliche di comunicazione abbiano il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

6.

Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

Gli Stati membri possono definire norme relative ad un risarcimento finanziario adeguato delle persone che abbiano subito danni a seguito dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 10 Organismi competenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché i singoli compiti assegnati all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie siano esercitati da uno o più organismi competenti.

2. L'organismo competente per la risoluzione delle controversie designato da uno Stato membro in virtù del paragrafo 1 è giuridicamente distinto e funzionalmente autonomo dagli operatori di rete. Gli Stati membri possono autorizzare l'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie ad addebitare oneri destinati a coprire i costi di esecuzione dei compiti ad esso assegnati.

3. Gli Stati membri esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'organismo nazionale competente per la risoluzione delle controversie.

4. Gli Stati membri designano uno o più organismi competenti a livello nazionale, regionale o locale per svolgere le funzioni dello sportello unico di cui agli articoli 4, 6 e 7. Per coprire i costi di esecuzione di tali funzioni, gli Stati membri possono autorizzare l'imposizione di tariffe per l'uso degli sportelli unici.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli organismi competenti in virtù del presente articolo per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente direttiva entro il 1o luglio 2016 e qualsiasi loro modifica ulteriore, prima che la designazione o la modifica entri in vigore.

6. Le decisioni adottate dagli organismi competenti di cui al presente articolo possono formare oggetto di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale in conformità del diritto nazionale.

Art. 11 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie alla loro applicazione. Le sanzioni previste sono appropriate, efficaci, proporzionate e dissuasive.

Art. 12 Riesame

Entro il 1o luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione comprende una sintesi dell'impatto delle misure previste dalla presente direttiva e una valutazione dei progressi compiuti per il raggiungimento dei suoi obiettivi, compreso se e come la presente direttiva possa contribuire ulteriormente al conseguimento di obiettivi in materia di banda larga più ambiziosi di quelli previsti dall'agenda digitale.

Art. 13 Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2016. Essi ne informano la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 15 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente D. Kourkoulas