Sez. 5, Sentenza n. 12506 del 01/10/1975 Ud. (dep. 30/12/1975) Rv. 131629 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - MONETE E CARTE DI PUBBLICO CREDITO - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO - MONETE E CARTE DI PUBBLICO CREDITO - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - INAPPLICABILITA.*
L'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen non puo trovare applicazione in relazione al falso nummario, che deve annoverarsi tra i reati di pericolo e non di danno, essendo la norma incriminatrice rivolta alla tutela della fiducia riposta dal pubblico nella circolazione monetaria e prescindendo del tutto dalla considerazione del danno patrimoniale eventualmente subito dal privato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)