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Sez. 2, Sentenza n. 222 del 14/02/1966 Ud. (dep. 23/06/1966) Rv. 101850 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE DILATORIO - RINUNCIA ESPRESSA DEL DIFENSORE AL TERMINE - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101850-01

ISTRUZIONE PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - DEPOSITO DEGLI ATTI - SENTENZA ISTRUTTORIA - DI RINVIO A GIUDIZIO - INOSSERVANZA DEL TERMINE DILATORIO - RINUNCIA ESPRESSA DEL DIFENSORE AL TERMINE - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Il fatto che il giudice istruttore, nell'emettere la sentenza di rinvio a giudizio, non abbia rispettato il termine stabilito dall'art 372 capoverso cod proc pen, non puo considerarsi causa di nullita quando il difensore, avendo preso visione di tutti gli Atti processuali depositati, abbia espressamente rinunciato con dichiarazione scritta all'osservanza dello stesso termine (nella specie, in calce all'ordinanza di deposito degli Atti era stata apposta la seguente annotazione del difensore: 'presa visione, rinunzia ai terminì).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)