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Sez. T, Ordinanza n. 12788 del 13/05/2025 (Rv. 675047-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Redditi da lavoro dipendente ed altri redditi - Omessa dichiarazione - Decadenza dal potere di accertamento - Termini - Art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presentazione del CUD da parte del datore quale sostituto di imposta - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675047-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di redditi da lavoro dipendente ed altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si realizza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il contribuente, titolare di un CUD, ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto, oltre che un reddito di lavoro dipendente, anche altri redditi, risultando irrilevante la presentazione del CUD ad opera del datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per il reddito da lavoro dipendente.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)