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Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 22/05/1990 (Rv. 467330 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - COMPORTAMENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE O DI ESONERO DAL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI ESONERO DALL'OBBLIGO DELLA CONVIVENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467330-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - COMPORTAMENTI SUCCESSIVI ALL'INIZIO DELLA CAUSA DI SEPARAZIONE O DI ESONERO DAL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI ESONERO DALL'OBBLIGO DELLA CONVIVENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Al fine della statuizione sull'addebitabilità della separazione personale fra coniugi, possono essere presi in considerazione anche comportamenti successivi all'inizio della causa di separazione o al provvedimento presidenziale di esonero dall'Obbligo della convivenza, ove siano idonei a fornire elementi per una migliore valutazione degli atteggiamenti morali e materiali dei coniugi o costituiscano di per sè una condotta contraria ai doveri del perdurante vincolo matrimoniale e così, ancorché non rilevanti penalmente, tali da rendere, o contribuire a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (V 4390/87, mass n 453123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)