Sez. L, Sentenza n. 6813 del 07/04/2004 (Rv. 571917 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Violazione del dovere di diligenza in relazione all'interesse dell'impresa - Valutazione di tale interesse da parte degli organi o soggetti preposti, mediante adozione di specifiche indicazioni - Dovere del dipendente di rivolgersi ad altri organi o soggetti sovraordinati - Esclusione - Fattispecie relativa ad irregolarità contabili commesse da un funzionario di banca in adempimento di ordini impartiti dal direttore generale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento disciplinare, ai fini della configurabilità della violazione, da parte del dipendente, del dovere di osservare la diligenza richiesta dall'interesse dell'impresa, ex art. 2104 cod. civ., assume rilievo che tale interesse sia stato specificamente valutato da organi o soggetti preposti che, in particolare, abbiano impartito specifici orientamenti o indicazioni, dovendosi escludere, in tal caso, il dovere del lavoratore di rivolgersi ad altri organi o soggetti sovraordinati (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità di un funzionario di banca per irregolarità contabili, pur essendosi accertato che queste erano conseguite all'adempimento di specifici ordini impartiti dal direttore generale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)