Sez. L, Sentenza n. 3414 del 20/07/1989 (Rv. 463434 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - FORMA - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE - FORMA - TEMPESTIVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Nel caso di controversie soggette al rito del lavoro, poiché, secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 533 del 1973, il ricorso depositato si sostituisce alla citazione notificata tutte le volte che questa sia prescritta dal rito ordinario, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio va effettuata non con citazione, come prescritto dal secondo comma dell'art. 392 cod. civ., ma con ricorso ed è tempestiva ove tale atto sia depositato entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, attenendo la notificazione (personale) del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla fase ulteriore della vocatio in jus, che non ha incidenza sulla tempestività o meno dell'introduzione del giudizio di rinvio. (Conf 1634/88, mass n 457669; (Conf 2978/85, mass n 440702).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)