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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 255 del 1976

Decisione
decisa il 1976-12-09, depositata il 1976-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1976:255
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8620

  • Lavoro (rapporto di)
  • Impresa e imprenditore
  • Imprese industriali e commerciali
  • Orario di lavoro
  • R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, artt. 1, primo comma, e 3
  • Assunta violazione dell'art. 3 Cost.
  • Massimi di durata nella giornata lavorativa
  • Competenza del giudice ordinario a dedurli dai principi dell'ordinamento
  • Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 1, primo comma, e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), avendo la Corte, con sent. n. 99 del 1971, dichiarato non fondata analoga questione relativa al solo art. 3 in riferimento all'art. 36 Cost., nell'assunto che spetti al giudice ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrità fisica, e dovendo gli stessi argomenti valere ad escludere una violazione del principio di eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato decreto.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle imprese industriali e commerciali), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1974 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il Condominio via Ulanowski n. 52 e Bui Asdaghi, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975. Visto l'atto di costituzione del Condominio di via Ulanowski; udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione relativa al solo art. 3 è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 99 del 1971 in riferimento all'art. 36 della Costituzione nell'assunto che spetta al giudice ordinario dedurre - secondo i consueti criteri ermeneutici - dai principi dell'ordinamento i massimi di durata della giornata lavorativa, tenendo conto dell'interesse del lavoratore all'integrità fisica; che gli stessi argomenti valgono ad escludere una violazione del principio d'eguaglianza anche da parte dell'art. 1 del denunziato decreto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE avvalendosi dei poteri di cui all'art. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata dal tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze