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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24009 del 30/10/2020 (Rv. 659539 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Domanda di protezione internazionale reiterata - Dichiarazione di inammissibilità della Commissione territoriale - Proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - Effetto sospensivo automatico - Esclusione - Effetti sull’opposizione al provvedimento di espulsione.
Stato
decisa il 2020-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659539-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

La pendenza del giudizio di protezione internazionale, ove la Commissione territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta, perché reiterata, non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa, ostandovi l'art. 35 bis, comma 3, lettera b), del d.lgs n. 25 del 2008, che la esclude testualmente. Ne consegue che in sede di opposizione al provvedimento di espulsione, emesso e comunicato contestualmente al provvedimento della Commissione territoriale, non può farsi valere, in tale peculiare ipotesi, alcuna efficacia sospensiva derivante dalla concomitanza del procedimento di protezione internazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 3 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)