Sez. L, Sentenza n. 4934 del 05/06/1987 (Rv. 453556 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER ORDINE DI SERVIZIO MA SENZA PROVVEDIMENTO SCRITTO DI ASSEGNAZIONE ALLA PIÙ ELEVATA QUALIFICA - DIRITTO AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONE E CONCORSI - TRATTAMENTO ECONOMICO - SVOLGIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI PER ORDINE DI SERVIZIO MA SENZA PROVVEDIMENTO SCRITTO DI ASSEGNAZIONE ALLA PIÙ ELEVATA QUALIFICA - DIRITTO AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO CORRISPONDENTE - SUSSISTENZA - PROMOZIONE AUTOMATICA EX ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri l'espletamento da parte dell'agente di mansioni superiori alla sua qualifica, che tragga origine da ordini di servizio della direzione dell'azienda, è imputabile alla volontà della stessa di avvalersi del dipendente per lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad un livello superiore, pur mancando un provvedimento scritto di assegnazione alla più elevata qualifica, secondo la previsione dell'art. 18 dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148; in tal caso pertanto, non essendosi l'attività lavorativa svolta contro la volontà dell'azienda, all'agente spetta (ex art. 36 cost il trattamento retributivo corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, senza però la possibilità di promozione automatica, atteso che la generale disciplina posta dall'art. 2103 cod. civ. è derogata dalla normativa speciale dettata (dall'art. 18 cit. E dalla legge 1 febbraio 1978 n. 30) per tale particolare rapporto di lavoro, normativa che prevede diversi criteri di avanzamento e promozione. (V 52/86, mass n 443691).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)