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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 697 del 1988

Decisione
decisa il 1988-06-09, depositata il 1988-06-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:697
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9190

  • Lavoro (rapporto di)
  • Indennità di contingenza
  • Effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione sugli elementi retributivi
  • Divieto di computo delle stesse in difformità dalla normativa prevalente posta dai contratti del settore industriale per i corrispondenti elementi della retribuzione
  • Rinvio formale ad accordi indeterminati nella sostanza e nel contenuto
  • Pretesa attribuzione di efficacia erga omnes agli stessi in contrasto con l'art. 39 Cost.
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Nell'inattuazione dei principi costituzionali (art. 39) in tema di registrazione di sindacati abilitati alla stipulazione di contratti collettivi con efficacia erga omnes, non è inibita al legislatore, per la cura e la tutela di interessi generali, l'emanazione di norme il cui contenuto, modellandosi su quello di appositi accordi intervenuti fra Governo ed associazioni sindacali, deroghi ad altri accordi o contratti collettivi, tanto più se dette norme sono finalizzate - come le disposizioni in esame - all'attuazione di scopi perequativi dei trattamenti economici dei lavoratori, salva la eventuale non conformità a parametri costituzionali diversi da quello assunto dal giudice remittente (non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 39 Cost., degli artt. 2, primo comma, e 4 del D.L. 1 Febbraio 1977, n. 12, convertito in Legge 31 Marzo 1977, n. 91, nella parte in cui dispongono che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena di nullità di ogni clausola contrattuale contrastante, in difformità dalla normativa prevalente posta dagli accordi interconfederali o dai contratti del settore dell'industria per i corrispondenti elementi retributivi). - S. nn. 141 e 142 del 1980 - S. n. 34 del 1985

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), promossi con ordinanze emesse il 20 febbraio 1981, il 21 aprile e il 24 giugno 1982 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Del Pin Italo e Rinaldi Roberto Mario e la S.p.A. American Express Company e tra Mura Luigi e la S.p.A. Alitalia, iscritte al n. 297 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 486 e 918 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981, n. 351 dell'anno 1982 e n. 149 dell'anno 1983; Visti gli atti di costituzione di Del Pin Italo, della S.p.A. American Express Company e della S.p.A. Alitalia nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi l'avv. Luciano Ventura per Del Pin Italo e l'Avvocato dello Stato Enzo Ciardulli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa in data 20 febbraio 1981, nel corso del giudizio promosso da Del Pin Italo nei confronti della American Express Company S.p.A. per ottenere il pagamento delle differenze retributive non corrisposte a seguito del congelamento dalla indennità di contingenza sulla quattordicesima, quindicesima e sedicesima mensilità, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 39 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. n. 12 del 1977, convertito con l. n. 91 del 1977, nella parte in cui prescrivono che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena di nullità di ogni diversa clausola contrattuale, in difformità dalla normativa prevalente posta dai contratti del settore dell'industria per i corrispondenti elementi contributivi, e limitatamente a tali elementi. Il giudice a quo osserva che le disposizioni impugnate, operando un rinvio formale ad accordi indeterminati nella esistenza e nel contenuto, hanno attribuito efficacia erga omnes a tali accordi in violazione dell'art. 39 Cost.. Si è costituito nel presente giudizio il Del Pin rilevando come l'interpretazione delle disposizioni impugnate, offerta dal Pretore di Roma nell'ordinanza di rimessione, non può essere condivisa in quanto eccessivamente rigorosa ed in sostanza estensiva; la questione sarebbe, quindi, irrilevante. Lo stesso Del Pin osserva, peraltro, che se le disposizioni dovessero essere interpretate nel senso prospettato dal giudice a quo, la questione dovrebbe essere ritenuta fondata. Si è costituita, altresì, la American Express Company S.p.A. la quale, rilevando che il Pretore di Roma ha interpretato le disposizioni impugnate nel senso prospettato nella memoria di costituzione, ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata in quanto già ritenuta infondata con sent. n. 141 del 1980. Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rilevando che la questione deve ritenersi sostanzialmente già risolta dalla sentenza predetta. La stessa questione è stata ancora sollevata dal medesimo giudice con altre due ordinanze emesse rispettivamente in data 21 aprile 1982 (R.O. n. 486/82) ed il 24 giugno 1982 (R.O. n. 918/82).
punto 1
I tre giudizi possono essere riuniti e decisi con una unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
punto 2
Il Pretore di Roma, con le tre ordinanze di remissione, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, conv. in legge 31 marzo 1977, n. 91, nella parte in cui prescrive che gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione non possono essere computati, a pena di nullità di ogni clausola contrattuale contrastante, in difformità della normativa prevalente posta dagli accordi interconfederali o dai contratti del settore dell'industria per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi. Risulterebbe violato l'art. 39, u.p., della Costituzione in quanto, operando un rinvio formale ad accordi indeterminati nell'esistenza e nel contenuto avrebbe attribuito ad essi efficacia erga omnes.
punto 3
Le censure non sono fondate. Il d.l. n. 12 del 1977, convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, è stato emanato sull'accordo Governo-Sindacati nell'intento di contenere il costo del lavoro e di frenare gli effetti dannosi della svalutazione monetaria al fine di superare la crisi delle aziende. Ha disciplinato, tra l'altro, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione. Si è ritenuto che il punto di equilibrio dei contrapposti interessi poteva equamente rinvenirsi nella previsione in materia contenuta negli accordi interconfederali e nei contratti del settore dell'industria, presi, pertanto, a modello, sancendosi, inoltre, la nullità delle clausole difformi dei contratti vigenti negli altri settori. Le ragioni che hanno ispirato la legge e gli effetti da realizzare, cioè l'eliminazione delle scale mobili anomale, il blocco delle indicizzazioni degli elementi della retribuzione, la perequazione e la riconduzione ad uniformità delle varie previsioni contrattuali, differenti per i diversi settori, fanno disattendere la interpretazione prospettata dai ricorrenti secondo cui la voluta, ampia e generale, considerazione degli "elementi della retribuzione" consentirebbe l'inclusione in essi anche delle altre mensilità aggiuntive (quattordicesima, quindicesima ecc...) previste dai contratti collettivi oltre la tredicesima, che è la sola riconosciuta negli accordi del settore dell'industria. Anche l'indirizzo giurisprudenziale sul punto è nel senso che la contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 non può essere computata ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive oltre la tredicesima; ciò perché la disciplina interconfederale e di categoria prevalente nel settore industriale, alla data di emanazione del d.l. n. 12 del 1977 prevedeva solo la tredicesima, generalmente disciplinata, e non le altre mensilità aggiuntive. 3.1 - Sulla dedotta violazione dell'art. 39 Cost. questa Corte (sentt. nn. 142/80 e 34/85) ha già ritenuto, e non si ha motivo di mutare orientamento, che tale norma esprime i due principi della libertà sindacale e dell'autonomia collettiva. Garantisce, cioè, ai cittadini la libertà di organizzarsi in sindacati e ai sindacati la libertà di agire nell'interesse dei lavoratori. E demanda ai sindacati la regolamentazione dei conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante contratti collettivi con efficacia erga omnes, se stipulati con una determinata procedura e da soggetti aventi determinati requisiti che, cioè, siano stati registrati e, conseguentemente, abbiano conseguito la personalità giuridica. Attualmente mancano sindacati abilitati a stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes perché il secondo principio non ha avuto ancora attuazione. E in tale situazione di inattuazione del precetto costituzionale non è ipotizzabile un conflitto tra l'attività sindacale e l'attività legislativa. Allo stato non vi è alcuna riserva legislativa e contrattuale a favore dei sindacati. Tuttavia il legislatore non può comprimere la libertà di azione dei sindacati che certamente comprende anche l'autonomia negoziale, cioè il potere di stipulare contratti anche se aventi natura privatistica ed efficacia nei confronti degli iscritti. Ma tra Governo e sindacati possono intervenire accordi su determinate materie e detti accordi possono costituire, poi, il contenuto di leggi, come è avvenuto nella specie, sicché questi ultimi operano, così, in concreto, per la realizzazione di fini che sono anche politici e socio-economici. Comunque, resta affidata allo Stato la cura e la tutela di interessi generali e che sono state attuate a mezzo di leggi le quali possono anche importare deroghe al contenuto di accordi e contratti collettivi. E perché si tratta di apprezzamenti politici discrezionali, non vi è materia di sindacato in giudizi di costituzionalità, tanto più se la cura, la regolamentazione e la realizzazione dei detti interessi è effettuata in attuazione di precetti costituzionali. Il che è avvenuto con la legge in esame il cui intento perequativo e il fine di porre rimedi alle disparità esistenti tra settori e settori della vita economica, in ordine alla scala mobile e agli elementi indicizzabili della retribuzione, costituisce attuazione dell'art. 3 Cost. L'avvenuta scelta, per la realizzazione di dette finalità, come modello, della contrattazione vigente nel settore dell'industria è corretta e certamente non significa estensione, con efficacia erga omnes, dei contratti stipulati in un settore ad altri settori e sovrapposizione alle clausole contenute nei contratti in questi vigenti. È la legge che ha operato e ha sancito, tra l'altro, la nullità delle clausole contrattuali difformi. Tuttavia, le norme in esame, delle quali è certo il carattere della eccezionalità e della temporaneità, per l'avvenuta attuazione delle finalità che le hanno ispirate ed anche per l'avvenuto miglioramento della situazione economica del Paese con il superamento della crisi delle aziende, hanno perduto di attualità e il loro mantenimento in vigore, con gli effetti restrittivi in ordine all'autonomia negoziale e ai sacrifici imposti ai lavoratori, potrebbe non trovare adeguata giustificazione in riferimento a parametri costituzionali diversi da quello assunto in via esclusiva, dal giudice remittente. Comunque, allo stato, la questione non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 4 del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1° febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), sollevata, in riferimento all'art. 39, u.c., Cost., dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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