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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego

Testo in vigore al

Art. 32-ter

1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e societa' di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.

Art. 32-quater

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, nelle agenzie comunque denominate e strutturate, comprese le agenzie fiscali, in quanto costituite, e l'ENAC, sono realizzate, in provincia di Bolzano, in conformita' ai rispettivi ordinamenti del personale, nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e delle disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto. Dette disposizioni non si applicano alle agenzie dipendenti dal Ministero della difesa.

2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure del reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tale fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma del detto articolo i rappresentanti dell'agenzia interessata.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano altresi' ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altra provincia a strutture, uffici, impianti o servizi situati in provincia di Bolzano, anche attuati mediante le procedure di mobilita'.

4. Nelle more dell'espletamento dei concorsi o dei trasferimenti, per inderogabili esigenze di servizio, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, le agenzie interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano, personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca. Il personale comandato viene restituito nelle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre i dodici mesi. Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente d'intesa con il comitato predetto.

5. Ai concorsi interni banditi dalle agenzie trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13-bis del presente decreto, intendendosi sostituiti il Commissario del Governo dal dirigente preposto alla singola direzione provinciale o regionale delle agenzie aventi sede in provincia di Bolzano.

6. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.

7. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti del gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere superato per un minimo di assunzione non superiore ai 5 decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si deve tenere gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.

8. L'appartenenza di uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.

9. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e della geografia locali.

10. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana e da quella di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42.

11. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4.

12. L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le agenzie comunque denominate e strutturate di cui al comma 1, e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati al livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dalle agenzie stesse e stabilita, previa ricerca di intesa con il comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta d'intesa, questa si intende accordata.

13. Tutte le determinazioni del fabbisogno del personale sono tempestivamente comunicate alla provincia autonoma di Bolzano e al comitato di cui all'articolo 13 del presente decreto, ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree funzionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse.

14. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane, ivi compresa la contrattazione di raccordo per le peculiarita' relative all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nelle agenzie di cui al comma 1, sono esercitate mediante strutture provinciali o regionali delle agenzie con sede in provincia di Bolzano che si rapportino direttamente con gli organi centrali delle agenzie stesse.

15. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' delle agenzie di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.

16. Le agenzie interessate alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali.

17. Qualora le agenzie comunque denominate o strutturate di cui al comma 1, vengano trasformate in societa' per azioni o in altra forma rese soggette all'applicazione del diritto privato, alle stesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis del presente decreto.

18. Le disposizioni del presente articolo sono altresi' applicate all'INPDAP.

19. Ovunque ricorra nel presente decreto, ad eccezione del presente articolo, l'espressione INPDAP e' soppressa.

Art. 32-quinquies

1. E' istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9. Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.

2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sara' comunque garantita la facolta' di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.

3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalita' e bilinguismo, nonche' l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornira' tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 32-sexies

1. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalita' e del bilinguismo.

Titolo III. Disposizioni per la magistratura

Art. 33

1. I posti di pianta organica degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono riservati ai cittadini appartenenti ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino in rapporto alla loro consistenza quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento della popolazione.

Art. 35

1. Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.

2. La commissione d'esame e nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.

3. L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrati di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.

4. Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

5. Le prove di concorso si svolgono a Roma.

Art. 36

1. Le prove di concorso per i posti di cui all'art. 33 devono tener conto del particolare ordinamento giuridico-amministrativo della provincia di Bolzano.

Art. 37

1. La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici e' disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

2. Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la competente corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno.

Art. 38

1. Al fine di garantire ai magistrati la stabilita' di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.

2. Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilita' e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.

Art. 39

1. Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.

2. Si applica, altresi', ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonche' il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.

3. Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42.

Art. 40

1. I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano dopo la data del 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ove non richiedano di essere trasferiti in altra provincia, continuano a prestare servizio in soprannumero nell'attuale sede.

Art. 41

1. I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il 45° anno di eta', ferme restando le generali deroghe previste dalla legge.

Art. 41-bis

1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, riferito alla carriera direttiva.

2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.

3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.

4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1 e 2 grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia gia' in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.

6. E' istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.

Art. 42

1. I decreti del commissario del Governo previsti nel presente decreto nonche' i provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione. Con la stessa data sono pubblicati gli elementi essenziali del provvedimento almeno in un quotidiano di lingua italiana ed in uno di lingua tedesca.

2. Del decreto di cui all'art. 13 viene data notizia anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. L'ufficio unico di cui all'art. 24 cura la pubblicazione di un Bollettino ufficiale contenente tutti i provvedimenti concernenti il personale dei ruoli locali. In detto Bollettino devono essere, altresi', pubblicati annualmente i ruoli di anzianita' dai quali risulti l'appartenenza al gruppo linguistico e la ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici a norma dell'art. 8 del presente decreto nonche' un estratto dei ruoli di anzianita' delle amministrazioni statali relativo al personale di cui all'art. 9, primo comma, dal quale risulti l'appartenenza al gruppo linguistico.

Art. 43

1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, e' ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e' il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazione.

Art. 44

1. Fino a quando non avra' trovato piena realizzazione il disposto dell'art. 1 del presente decreto, in tutti gli uffici pubblici e nei servizi di pubblico interesse della provincia di Bolzano e di quelli a competenza regionale della provincia di Trento, il personale in possesso dell'attestato ai sensi del titolo I del presente decreto o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 29 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile.

Art. 45

1. Il limite di eta' per la partecipazione a tutti i concorsi banditi in base al titolo II del presente decreto, per la durata di 15 anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, viene elevato ad anni 40, applicando a partire da tale limite le deroghe previste da leggi speciali.

Art. 46

1. Le quote di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto devono essere raggiunte entro 30 anni dalla data di entrata in vigore dello statuto.

2. Fino al raggiungimento delle quote suddette, la percentuale dei posti da assegnare nei singoli concorsi, agli appartenenti dei gruppi linguistici tedesco e ladino puo' essere determinata, nell'ambito delle intese di cui all'art. 13, in misura superiore a quella risultante dall'applicazione del precedente art. 16.

3. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita', risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto.

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9, nel periodo di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti occupati da personale che ha presentato domanda di trasferimento fuori della provincia di Bolzano.

5. Nelle domande di cui al comma precedente gli interessati possono indicare una terna di sedi di preferenza ed hanno diritto al trattamento economico previsto per i trasferimenti di ufficio.

6. Al fine di attuare il disposto di cui al primo comma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, si avvale anche del disposto dell'art. 199 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, per il trasferimento ad altra amministrazione di singoli o di contingenti di impiegati nell'ambito provinciale.

7. Nei posti da mettere a concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 non sono compresi quelli occupati da personale che ha preso servizio nella provincia di Bolzano dopo il 20 gennaio 1972 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, purche' gia' residente nella provincia di Bolzano alla data suddetta.

Art. 47

1. Fino a quando non sara' possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvedera' con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, e' richiesto il diploma di laurea.

2. Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.

4. Fino a quando non sara' possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianita' nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.

5. La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente e' decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto.

Art. 48

1. Le amministrazioni interessate danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 delle vacanze comunque verificatesi anche ai sensi del terzo comma del precedente art. 46.

2. Il predetto ufficio, ai fini dell'intesa di cui all'art. 13, informa mensilmente la provincia delle vacanze di cui al precedente comma.