Sez. 6, Sentenza n. 29406 del 06/06/2018 Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273466 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO | Espressioni offensive - Elemento oggettivo - Prova della presenza di più persone - Necessità.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis cod. pen. è necessaria la prova della presenza di più persone e solo ove risulti accertata tale circostanza sarà sufficiente a far ritenere integrato il reato la mera possibilità della percezione dell'offesa da parte dei presenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 341 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)