Sez. 3, Ordinanza n. 19071 del 11/07/2024 (Rv. 671806-01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO DELL'ASSICURATORE | Obbligo - Inosservanza - Carattere doloso e colposo - Conseguenze - Onere della prova gravante sull’assicuratore - Contenuto - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO DELL'ASSICURATORE
Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).
Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)