Sez. 2, Ordinanza n. 21182 del 22/06/2026 (Rv. 679294-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace dichiarativa di incompetenza - Appello al tribunale - Fondatezza della censura - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Fondamento - Regolamento di competenza avverso la sentenza di appello - Cassazione della sentenza - Rimessione al giudice d'appello - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 dell'art. 353 c.p.c., che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 89 della l. 26 novembre 1990, n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata in sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione, previa declaratoria di competenza in favore del giudice di primo grado, deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice.
Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)