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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16202 del 30/07/2015 (Rv. 636614 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale sussidiaria - Presupposti - Individualità della minaccia - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636614-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un rischio concreto per la vita del richiedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui il requisito della individualità della minaccia doveva essere ritenuto recessivo soltanto in presenza di una situazione generalizzata e conclamata di violenza indiscriminata e di conflitto armato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)