Sez. L, Sentenza n. 6927 del 13/08/1987 (Rv. 455112 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA SULLE SPESE RELATIVE ALLA PREGRESSA FASE DI MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - PRONUNCIA SULLE SPESE RELATIVE ALLA PREGRESSA FASE DI MERITO - OBBLIGO DEL GIUDICE ANCHE D'UFFICIO - CRITERI.*
Poiché la Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado d'appello pone nel nulla la pronuncia sulle spese processuali in essa contenuta, il giudice di rinvio, anche d'ufficio, deve conseguentemente provvedere alla distinta e specifica regolamentazione delle spese relative alla pregressa fase di merito, tenendo conto dell'esito globale del processo. (V 3274/84, mass n 435310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)