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Sez. 1 - , Ordinanza n. 25631 del 27/10/2017 (Rv. 647056 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratti della P.A. – Obbligo di forma scritta – Contratto di “advisoring” – Concorrenza di cause di nullità – Art. 17, r.d. n. 2440 del 1923 e art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998 – Prevalenza della nullità come disciplinata dall’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923 – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647056-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE

Nei contratti stipulati dalla P.A., qualora si riscontri la concorrenza della nullità per vizio della forma scritta prescritta “ad substantiam”, sia per violazione dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998, il quale disciplina una nullità di protezione che può essere fatta valere soltanto dal cliente, sia per violazione dell’art. 17, r.d. n. 2440 del 1923, deve assicurarsi prevalenza alla disciplina dettata da quest’ultima norma, con la conseguenza che la nullità è rilevabile d’ufficio ed è insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)