Sez. 6, Sentenza n. 49538 del 01/10/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 228368 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Concussione per "induzione" - ModalitĂ di realizzazione della relativa condotta - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Nella nozione di concussione per "induzione" va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente, che può assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)