Sez. 2, Sentenza n. 540 del 09/03/1970 Ud. (dep. 29/03/1971) Rv. 117321 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO - NON CONVERTIBILITA NEL MEZZO CONSENTITO - LIMITI - ERRORE DA IMPROPRIETA DI LOCUZIONE - UNICO SIGNIFICATO POSSIBILE DELLA LOCUZIONE IMPROPRIA - AMMISSIBILITA DEL MEZZO CONSENTITO - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO - NON CONVERTIBILITA NEL MEZZO CONSENTITO - LIMITI - ERRORE DA IMPROPRIETA DI LOCUZIONE - UNICO SIGNIFICATO POSSIBILE DELLA LOCUZIONE IMPROPRIA - AMMISSIBILITA DEL MEZZO CONSENTITO - FATTISPECIE.*
Nel caso di errore nella indicazione del mezzo di impugnazione, il principio della tassativita dei mezzi di impugnazione rende inapplicabile, in tale materia, l'altro principio della conversione degli Atti giuridici, col divieto conseguente di interpretare la volonta del dichiarante per darle Rilevanza se sia eventualmente diversa da quella fatta palese dalle espressioni usate. Ma il divieto trova un limite, non contrastante con l'anzidetto principio della tassativita dei mezzi, allorquando si debba riconoscere alle parole usate impropriamente l'unico significato possibilè in questo caso, in relazione ad una locuzione manifestamente impropria, essendo ravvisabile con certezza il tipo di impugnazione consentito dalla legge e voluto dal dichiarante, l'impugnazione e ammissibile nonostante l'erroneita della locuzione usata per indicare il mezzo. (fattispecie in cui e stato ritenuto ammissibile il ricorso per Cassazione nella dichiarazione 'appello contro la sentenza di appellò). (V 114516, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)