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Sez. 2, Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024 (Rv. 671713-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Integrazione del contraddittorio - Prove assunte anteriormente - Nullità - Deducibilità da parte del solo pretermesso - Modalità.
Stato
decisa il 2024-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671713-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)