Sez. 6, Sentenza n. 237 del 08/02/1968 Ud. (dep. 02/04/1968) Rv. 107448 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE.*
La individuazione dei destinatari delle norme di prevenzione degli infortuni va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita dall'agente nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, quanto e sovratutto con riferimento alle reali mansioni esercitate, che importano l'assunzione di fatto delle responsabilita a queste inerenti. Pertanto l'adempimento dell'Obbligo dell'imprenditore di adottare le misure prescritte dalle leggi per la prevenzione degli infortuni non e assolto col dare incarico a terzi di attuare quelle misure, dovendo egli, esclusivo destinatario di quell'Obbligo, vigilare perche siano correttamente adottate salvo che non abbia nominato un direttore tecnicamente capace, e sempre che non sia venuto a conoscenza delle eventuali inadempienze di costui. (V.104926 e 104173, anno 1967).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)