Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato
Testo in vigore al
Art. 8 Mobilità degli studenti
1. Senza pregiudizio dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 16 e dell'articolo 18, paragrafo 2), il cittadino di un paese terzo che sia già stato ammesso quale studente e che presenti domanda per seguire in un altro Stato membro una parte degli studi già cominciati, o per integrarli con un programma di studi ad essi connesso che si svolge in un altro Stato membro, è ammesso da questo Stato membro entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti il tempo sufficiente per trattare la domanda, qualora:
a) ottemperi ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in relazione a tale Stato membro;
b) abbia corredato la richiesta di ammissione di un fascicolo che illustri il suo intero percorso accademico e comprovi che il nuovo programma di studi prescelto è effettivamente complementare al programma di studi già completato, e
c) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale, ovvero sia stato ammesso come studente in uno Stato membro per almeno due anni.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), non si applicano se lo studente, nel quadro del suo programma di studi, deve obbligatoriamente seguire una parte degli studi in un istituto di un altro Stato membro.
3. Le autorità competenti del primo Stato membro trasmettono, su richiesta delle autorità competenti del secondo Stato membro, opportune informazioni sul soggiorno dello studente nel territorio del primo Stato membro.
Art. 9 Requisiti specifici per gli alunni
1. Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso ad un programma di scambio di alunni, deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l'età minima e non aver superato l'età massima fissate dallo Stato membro in questione;
b) esibire la prova della sua accettazione da parte di un istituto di istruzione secondaria;
c) dimostrare di partecipare a un programma riconosciuto di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta a tal fine dallo Stato membro secondo la sua legislazione o prassi amministrativa;
d) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di scambio di alunni si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda, per l’intero periodo di permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, il costo degli studi, le spese sanitarie e le spese per il viaggio di ritorno;
e) alloggiare durante l’intero soggiorno in una famiglia che risponda alle condizioni stabilite dallo Stato membro interessato e che sia selezionata conformemente alle regole del programma di scambio cui partecipa l’alunno.
2. Gli Stati membri possono limitare l'immissione di alunni che partecipano ad un programma di scambio ai cittadini di paesi terzi che offrono analoghe possibilità ai loro cittadini.
Art. 10 Requisiti specifici per i tirocinanti non retribuiti
Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale tirocinante non retribuito deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, anche ai seguenti requisiti:
a) aver stipulato una convenzione di formazione, eventualmente approvata dall’autorità competente dello Stato membro interessato in conformità della sua legislazione o prassi amministrativa, per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata, ovvero presso un istituto di formazione professionale, pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa;
b) esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, al tirocinio e al suo ritorno. Gli Stati membri rendono pubblico l’importo delle risorse minime mensili necessarie ai fini della presente disposizione, senza pregiudizio dell'esame individuale della situazione di ciascun richiedente;
c) se richiesto dallo Stato membro, beneficiare di una formazione linguistica di base, così da possedere le nozioni necessarie per lo svolgimento del tirocinio.
Art. 11 Requisiti specifici per i volontari
Fatto salvo l'articolo 3, un cittadino di un paese terzo che chieda di essere ammesso quale volontario deve soddisfare, oltre ai requisiti generali di cui all'articolo 6, ai seguenti requisiti:
a) aver raggiunto l'età minima e non avere superato l'età massima fissate dallo Stato membro interessato;
b) esibire una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, se del caso, la formazione che riceverà quale ausilio allo svolgimento delle sue mansioni;
c) comprovare che l’organizzazione promotrice del programma di volontariato ha sottoscritto un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e si assume la piena responsabilità per quanto lo riguarda per l’intera permanenza nel territorio dello Stato membro interessato, specie per quanto concerne le spese di sussistenza, sanitarie e per il viaggio di ritorno;
d) e, se lo Stato membro ospitante lo richiede specificamente, ricevere una formazione di base sulla lingua, la storia e le strutture politiche e sociali di tale Stato membro.
Capo III. Permessi di soggiorno
Art. 12 Permessi di soggiorno rilasciati a studenti
1. Il permesso di soggiorno è rilasciato allo studente per un periodo pari almeno ad un anno e rinnovabile se permangono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore a un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma.
2. Senza pregiudizio dell'articolo 16, il rinnovo del permesso di soggiorno può essere rifiutato o il documento può essere revocato nei seguenti casi:
a) il titolare non osserva i limiti all'accesso alle attività economiche contemplati dall'articolo 17 della presente direttiva;
b) il titolare non procede negli studi con un profitto accettabile in conformità della legislazione o della prassi amministrativa nazionale.
Art. 13 Permesso di soggiorno rilasciato ad alunni
Il permesso di soggiorno rilasciato ad alunni è rilasciato per una durata massima di un anno.
Art. 14 Permesso di soggiorno rilasciato a tirocinanti non retribuiti
Il periodo di validità di un permesso di soggiorno rilasciato ad un tirocinante non retribuito corrisponde alla durata del tirocinio o ad un periodo massimo di un anno. In casi eccezionali, può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa, purché il titolare continui ad ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 6 e 10.
Art. 15 Permesso di soggiorno rilasciato a volontari
Il permesso di soggiorno rilasciato a volontari è rilasciato solo per una durata massima di un anno. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore ad un anno, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione.
Art. 16 Revoca o non rinnovo dei permessi di soggiorno
1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno rilasciato in forza della presente direttiva se ottenuto illegalmente o se risulta chiaramente che il titolare non ha mai posseduto o non possiede più i requisiti per l'ingresso e il soggiorno di cui all'articolo 6, nonché, a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11.
2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o sanità pubblica.
Capo IV. Trattamento riservato ai cittadini di paesi terzi interessati
Art. 17 Attività economiche degli studenti
1.
Al di fuori delle ore dedicate al programma di studi fatte salve le norme e le condizioni applicabili all'attività prescelta nello Stato membro ospitante, gli studenti hanno il diritto di esercitare un'attività economica in quanto lavoratore subordinato e possono avere il diritto di esercitare un'attività economica autonoma. Può essere presa in considerazione la situazione del mercato del lavoro nello Stato membro ospitante.
Se necessario, gli Stati membri accordano agli studenti e/o ai datori di lavoro un'autorizzazione preliminare in conformità della legislazione nazionale.
2. Ogni Stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso esercitare una siffatta attività, con un limite minimo di dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno.
3. Lo Stato membro ospitante può limitare l'accesso alle attività economiche nel primo anno di soggiorno.
4. Gli Stati membri possono imporre agli studenti, eventualmente come requisito preliminare, l'obbligo di dichiarare l'esercizio di un'attività economica a un'autorità designata dallo Stato membro interessato. Questa dichiarazione può essere imposta, eventualmente come requisito preliminare, anche ai loro datori di lavoro.
Capo V. Procedura e trasparenza
Art. 18 Garanzie procedurali e trasparenza
1. La decisione sulla domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è adottata e comunicata al richiedente entro un termine tale da non ostacolare il compimento degli studi prescelti ma che lasci alle autorità competenti un tempo sufficiente per trattare la domanda.
2. Ove le informazioni fornite a sostegno della domanda siano insufficienti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti segnalano al richiedente le altre informazioni ritenute necessarie.
3. La decisione di rifiuto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino di un paese terzo interessato in conformità delle procedure di notifica previste dalla pertinente legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di impugnazione disponibili e i termini per proporre l'azione.
4. Ove una domanda sia respinta o un permesso di soggiorno rilasciato in conformità della presente direttiva sia revocato, l'interessato ha diritto di proporre un'impugnazione legale dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.
Art. 19 Procedura accelerata per il rilascio dei permessi di soggiorno o dei visti a studenti ed alunni
Può essere stipulata una convenzione per l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione nel cui ambito venga rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per il cittadino di un paese terzo interessato tra l'autorità di uno Stato membro competente per l'ingresso e il soggiorno di studenti o alunni cittadini di paesi terzi, da un lato, e, dall'altro, un istituto di insegnamento superiore o un'organizzazione che mette in atto programmi di scambio fra scuole, che siano stati riconosciuti a tal fine dallo Stato membro in conformità della sua regolamentazione o prassi amministrativa.
Art. 20 Tasse
Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti il pagamento di una tassa per l'esame delle domande presentate in conformità della presente direttiva.
Capo VI. Disposizioni finali
Art. 21 Relazioni
Periodicamente, e per la prima volta entro il 12 gennaio 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.
Art. 22 Recepimento
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 gennaio 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 23 Disposizioni transitorie
In deroga alle disposizioni di cui al Capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi ai sensi della presente direttiva in forma di permesso di soggiorno per un periodo fino a due anni, dopo la data stabilita nell'articolo 22.
Art. 24 Limiti temporali
Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/109/CE gli Stati membri non sono tenuti a tener conto del periodo durante il quale lo studente, l'alunno che partecipa a un programma di scambio, il tirocinante non retribuito o il volontario ha soggiornato in quanto tale nel loro territorio, al fine della concessione di ulteriori diritti ai sensi della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi in questione.
Art. 25 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 26 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004. Per il Consiglio Il presidente B. R. Bot