Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Testo in vigore al
Capo I. Danni patrimoniali cagionati per finalita' estorsive
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attivita' delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravita' e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 416- bis del codice penale. L'elargizione e' corrisposta altresi' in favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui al comma 2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza dell'attivita' svolta nell'ambito di una associazione od organizzazione avente per proprio scopo quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.
2. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che:
a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;
b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;
c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;
f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorita' giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale e' derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.
4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2 Ammontare dell'elargizione
1. L'elargizione e' corrisposta in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare del danno e comunque non superiore a lire 1.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non puo' superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.
2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
Art. 3 Modalita' e termini per la domanda
1. L'elargizione e' concessa a domanda.
2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo. La domanda puo' essere altresi' presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive.
Art. 4 Criteri di concessione e di liquidazione
1. La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalita', dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'elargizione di cui al presente decreto e' corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera la somma liquidata o che puo' essere liquidata dalla societa' assicuratrice, l'elargizione e' concessa per la sola quota eccedente.
4. ..., l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere liquidata in una o piu' soluzioni. Il pagamento del contributo e di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme gia' corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei gia' riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione e' revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.
4-bis. Prima della definizione del procedimento di elargizione puo' essere disposta, in una o piu' soluzioni, la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'articolo 5, comma 4. Per il pagamento dei ratei e per l'eventuale ripetizione di quanto erogato si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione e' altresi' revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, del rifiuto o della mancata adesione alla richiesta estorsiva di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Art. 5 Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarieta' per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo e' amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui e' sottoposta la relativa attivita', e' istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalita' previste dal presente decreto.
3. Il comitato di cui al comma 2 e' presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalita' per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non e' richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati e le pro- cedure di elargizione. Gli organi preposti alla gestione del Fondo sono altresi' tenuti ad assicurare, mediante intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonche' con le associazioni od organizzazioni indicate nell'articolo 3, comma 2, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.
Art. 5-bis Accertamento dei requisiti e delle condizioni dell'elargizione
1. Agli effetti di quanto previsto nel comma 4-bis dell'articolo 4, il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, acquisisce entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si e' verificato l'evento denunciato, un rapporto iniziale in ordine ai presupposti e alle condizioni dell'elargizione. L'esito dell'istanza deve essere definito in ogni caso, dandone comunicazione all'interessato, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. Qualora risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni dell'elargizione il prefetto e il comitato di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono ottenere dall'autorita' giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono coperte dal segreto d'ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.
Art. 6 Dotazione del Fondo
1. Il Fondo e' alimentato da:
a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, a lire 40.000 milioni per l'anno 1992 ed a lire 50.000 milioni per l'anno 1993;
c) una quota pari alla meta' dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto- legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera a), l'imposta sui premi assicurativi dei rami incendio, responsabilita' civile diversi, auto rischi diversi e furto, e' aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale puo' essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono ema- nate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a).
Capo II. Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Art. 7 Circostanze aggravanti
1. Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".
2. Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.".
3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma".
4. Per i delitti di cui all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto, ne e' il genitore esercente la potesta' ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Art. 8 Aggravamenti di pene
1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".
2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: "da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni".
3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire due milioni a lire sei milioni".
4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattro milioni a lire dodici milioni".
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1992, N. 172
Art. 10 Disposizioni processuali
1. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, ... 648-bis e 648-ter del codice penale, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro.
Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.
Art. 11 Disposizioni in materia di misure di prevenzione
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sia una di quelle previste dagli articoli 629, ... 630, 648- bis o 648- ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando".
2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.".
Art. 12
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 FEBBRAIO 1992, N. 172
Art. 13 Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa
1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.".
2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' altresi' delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.".
3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2- bis. Il pretore puo' delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.".
4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno impiegato.
5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 e' valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.
Art. 14 Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno
1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non puo' essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.
2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.
Capo III. Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Art. 15 Copertura finanziaria
1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi"; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. La somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla chiusura dell'esercizio, puo' esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
SCOTTI, Ministro dell'interno
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI