diritto.io

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive

Testo in vigore al

Capo I. Danni patrimoniali cagionati per finalita' estorsive capo abrogato dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' di emanare nuove disposizioni intese a prevenire e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione ed a sostenere, con misure di carattere anche economico, l'attivita' delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste estorsive subiscono un danno patrimoniale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare idonei correttivi al regime delle misure cautelari, anche in relazione alla pendenza di processi per fatti di particolare gravita' e all'allarme suscitato nella pubblica opinione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Art. 2

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Art. 3

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Art. 4

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Art. 5

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Art. 5-bis

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 FEBBRAIO 1999, N. 4456

Capo II. Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica

Art. 7 Circostanze aggravanti

1. Nell'articolo 111 del codice penale, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".

2. Nell'articolo 112 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.".

3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale, dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma".

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21.10

Art. 8 Aggravamenti di pene

1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: "da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni".

3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale, le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire due milioni a lire sei milioni".

4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattro milioni a lire dodici milioni".

Art. 11 Disposizioni in materia di misure di prevenzione

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "sia quella prevista dall'articolo 630 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sia una di quelle previste dagli articoli 629, ... 630, 648- bis o 648- ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando".

2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.".

Art. 13 Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.".

2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' altresi' delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.".

3. All'articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2- bis. Il pretore puo' delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.".

4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 e' corrisposta l'indennita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno impiegato.

5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 e' valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

Art. 14 Disposizioni in materia di obbligo di soggiorno

1. Ai fini dell'applicazione della misura dell'obbligo di soggiorno, il Ministro dell'interno con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, individua, in relazione alle caratteristiche territoriali, i comuni non idonei come luogo di esecuzione della misura. La misura non puo' essere applicata in uno dei comuni compresi nel decreto del Ministro dell'interno, salvo che si tratti del comune di residenza o di dimora abituale della persona nei cui confronti si procede e sempre che tale comune sia sede di un ufficio di polizia.

2. Prima di disporre l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale ricompreso nella stessa provincia o regione, il giudice richiede al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica gli elementi di fatto in relazione ai quali altri comuni o frazioni di essi, non compresi nell'elenco di cui al comma 1, risultano in concreto non idonei alla esecuzione della misura. In ogni caso il giudice decide trascorsi quindici giorni dalla richiesta.

Capo III. Copertura finanziaria ed entrata in vigore

Art. 15 Copertura finanziaria

1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 42.000 milioni per l'anno 1992 ed in lire 52.000 milioni per l'anno 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attivita' dei girovaghi"; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991, lire 42.000 milioni per l'anno 1992 e lire 52.000 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

2. La somma prevista dal comma 1 come onere per l'anno 1991, non impegnata alla chiusura dell'esercizio, puo' esserlo, per gli stessi fini, nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 dicembre 1991 e sostituiscono quelle di cui al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
SCOTTI, Ministro dell'interno
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI