Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 28/04/2011 (Rv. 617526 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 379 cod. proc. civ., dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost. Pertanto, l'omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)