Sez. 5, Sentenza n. 489 del 25/01/2000 Cc. (dep. 28/02/2000) Rv. 215489 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Pena - Entità - Motivazione - Requisiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione in ordine all'entità della pena è ritenuto assolto da parte del giudice quando egli dia atto di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena; risultando dal testo della gravata sentenza effettuata una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto, l'obbligo di motivazione è stato dunque assolto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)