Sez. 1, Sentenza n. 26 del 16/01/1967 Ud. (dep. 02/08/1967) Rv. 105159 - 01
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - INFERMITA PSICHICA - INCIDENZE SULLE CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE.*
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - INFERMITA PSICHICA - INCIDENZE SULLE CAPACITA DI INTENDERE E DI VOLERE.*
La infermita psichica di chi, avendo compiuto gli anni quattordici, sia minore degli anni diciotto, non comporta necessariamente una incapacita di intendere e di volere sul presupposto che la malattia abbia impedito il formarsi della maturita dell'agente. Ove l'infermita non abbia inciso sullo sviluppo fisico e psichico dell'autore del reato, il minore deve considerarsi capace di intendere e di volere in rapporto all'eta e la causa patologica si risolve in una limitazione della capacita stessa per vizio di mente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)