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Sez. 1, Sentenza n. 4111 del 14/01/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 213254 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Cognizione limitata alle domande già proposte in primo grado - Esclusione - Questioni nuove - Ammissibilità - Richiesta di diminuente ex art.442 cod.proc.pen. non formulata in primo grado - Possibilità di proporla in appello se compresa fra i "punti" appellati - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213254-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE

La cognizione del giudice di appello non è delimitata dalle specifiche domande che siano già state espressamente formulate nel dibattimento di primo grado, ma è delimitata, salvo quanto previsto dall'art.597, comma 5, cod.proc.pen., unicamente dai motivi indicati nell'atto di impugnazione, sicché, una questione non sollevata nel giudizio di primo grado, può essere ritualmente proposta con i motivi di appello e ad essa il giudice di secondo grado è tenuto ad estendere il suo esame (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di applicazione della diminuente ex art.442 cod.proc.pen.non formulata nel giudizio di primo grado, osservando che sulla stessa il giudice di appello doveva invece pronunciarsi in quanto compresa nel "punto" della impugnazione concernente la quantificazione della pena e l'applicazione delle attenuanti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)