Sez. U, Sentenza n. 903 del 05/03/1977 (Rv. 384507 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - DEPOSITO DEL FASCICOLO ALLA SUCCESSIVA UDIENZA FISSATA DALL'ISTRUTTORE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - DEPOSITO DEL FASCICOLO ALLA SUCCESSIVA UDIENZA FISSATA DALL'ISTRUTTORE - AMMISSIBILITA.*
L'art 348 secondo comma cod proc civ, nel prevedere l'improcedibilita dell'appello, ove l'appellante non abbia presentato nella prima udienza il proprio fascicolo, e non abbia ottenuto dall'istruttore una dilazione, si riferisce all'ipotesi in cui l'appellante medesimo sia comparso. Nel diverso caso della mancata comparizione in detta udienza, deve ritenersi che l'appellante possa provvedere al deposito del fascicolo, ovvero dei documenti in esso mancanti (nella specie, copia della sentenza impugnata), fino alla successiva udienza, che il giudice istruttore abbia fissato per la sua comparizione, ai sensi del primo comma del citato art 348 cod proc civ. (V 2408/74, mass n 370801).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)