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Sez. 1, Sentenza n. 1108 del 23/02/1995 Cc. (dep. 22/04/1995) Rv. 201811 - 01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico Ministero - In genere | Sentenza di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato davanti al giudice per le indagini preliminari - Pubblico Ministero che richieda il rinvio a giudizio anziché la condanna dell'imputato - Conversione all'impugnazione - Esclusione - Inammissibilità dell'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201811-01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Pubblico Ministero - In genere

È inammissibile l'appello con il quale il Pubblico Ministero in esito a giudizio abbreviato celebratosi davanti al giudice per le indagini preliminari e conclusosi con sentenza di assoluzione, chieda non la condanna, ma il rinvio a giudizio dell'imputato. Nè è invocabile il principio di conversione della impugnazioni di cui all'art. 568, 5 comma, cod. proc. pen.; questa norma concerne, infatti, l'aspetto soggettivo della competenza del giudice, imponendo che l'atto sia rimesso al giudice competente, ma non ne salva il contenuto laddove questo non corrisponda, da un lato, al carattere della decisione impugnata e, dall'altro, alla potestà del giudice adito sul punto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 570, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 570, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)