Sez. L, Sentenza n. 162 del 19/01/1985 (Rv. 438369 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO NEL VIGORE DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - COMPUTABILITÀ DEL VALORE IN DENARO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO NEL VIGORE DELLA LEGGE N. 830 DEL 1961 - COMPUTABILITÀ DEL VALORE IN DENARO DELL'ALLOGGIO DI SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Al fine della Determinazione del trattamento pensionistico di un lavoratore addetto a pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, collocato a riposo nel vigore della legge 28 luglio 1961 n. 830, e prima cioè della nuova disciplina introdotta dalla legge 29 ottobre 1971 n. 889, resta esclusa la computabilità del valore in denaro dell'alloggio di servizio di cui il dipendente abbia usufruito, tenuto conto che l'art. 20 di detta legge del 1961 non include detta voce fra la retribuzione tabellare, ed abroga espressamente l'art. 2 del R.d. 30 settembre 1920 n. 1538, che fissava forfettariamente il suddetto valore ai fini contributivi e pensionistici. (V 720/83, mass nn 425462 e 425463).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 2, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)