Sez. 3 - , Ordinanza n. 22857 del 13/09/2019 (Rv. 655090 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Accertamento - Scomposizione in due segmenti - Necessità - Nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo - Nesso di causalità giuridica, ex artt. 1223 e 2056 c.c., tra evento e conseguenze dannose risarcibili - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno; il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che - pur riconoscendo in capo al ricorrente una minima quota di corresponsabilità nella causazione dell'evento, costituito da sinistro stradale - aveva integralmente posto a suo carico - quali conseguenze dannose risarcibili - i pregiudizi materiali subiti dal veicolo antagonista).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)