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Sez. 1, Sentenza n. 6163 del 04/02/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154327 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - INIZIO E PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMESSO AVVISO AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154327-01

PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - INIZIO E PROSECUZIONE DELLE OPERAZIONI PERITALI - OMESSO AVVISO AL CONSULENTE TECNICO DI PARTE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

Nessuna nullità deriva dall'omissione dell'avviso dell'inizio e della prosecuzione delle operazioni peritali al consulente tecnico di parte, giacché l'Obbligo del predetto avviso sussiste soltanto nei confronti dei difensori, alla cui diligenza ed iniziativa resta commesso il controllo sull'espletamento di tali operazioni. (Conf mass n 143562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 324

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)