Sez. L, Sentenza n. 4009 del 11/06/1988 (Rv. 459144 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - PREVISIONE E PUBBLICITÀ EX ART. 7, PRIMO COMMA, ST. LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - PREVISIONE E PUBBLICITÀ EX ART. 7, PRIMO COMMA, ST. LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
La disposizione del primo comma dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, riguardante la pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, non si applica nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, dato che in tali casi il potere di recesso del datore di lavoro deriva - senza necessità di mediazione dell'autonomia contrattuale individuale o collettiva - direttamente dagli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 (operativi anche ai fini dell'art. 7 dello statuto), i quali contengono previsioni dotate di sufficiente determinatezza. (V 4823/87, mass n 453461).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)