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Sez. L, Sentenza n. 78 del 11/01/1988 (Rv. 456733 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - DESTINATARI - IMPRESE ASSICURANTI AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI NON INFERIORI A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE PIÙ RISTRETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456733-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - DESTINATARI - IMPRESE ASSICURANTI AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI NON INFERIORI A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE PIÙ RISTRETTO - INAMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, il disposto dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502 - che limita le riduzioni contributive, previste dalla legge stessa, alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - non è suscettibile di interpretazione estensiva e quindi il parametro di riferimento per verificare l'applicabilità, o meno, dell'agevolazione contributiva, è dato unicamente dalla contrattazione collettiva nazionale, con esclusione di quella di livello territoriale più ristretto (regionale, provinciale, aziendale). (V 4332/87, mass n 453077).*

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 502 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)