Sez. L, Sentenza n. 78 del 11/01/1988 (Rv. 456733 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - DESTINATARI - IMPRESE ASSICURANTI AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI NON INFERIORI A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE PIÙ RISTRETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI - DESTINATARI - IMPRESE ASSICURANTI AI PROPRI DIPENDENTI TRATTAMENTI NON INFERIORI A QUELLI MINIMI PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI - RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE PIÙ RISTRETTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, il disposto dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978 n. 502 - che limita le riduzioni contributive, previste dalla legge stessa, alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - non è suscettibile di interpretazione estensiva e quindi il parametro di riferimento per verificare l'applicabilità, o meno, dell'agevolazione contributiva, è dato unicamente dalla contrattazione collettiva nazionale, con esclusione di quella di livello territoriale più ristretto (regionale, provinciale, aziendale). (V 4332/87, mass n 453077).*
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 502 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)