Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657
Testo in vigore al
Art. 51 Vincoli od ipoteche iscritte per i periodi di gestione anteriori
1. Ai fini dell'idoneita' della cauzione non si tiene conto dei vincoli e delle ipoteche iscritte a garanzia della gestione per periodi anteriori a quello per il quale la cauzione deve essere prestata, purche' da apposita attestazione dell'intendente di finanza risulti che il concessionario, per tali periodi, non ha debiti verso gli enti impositori.
Art. 52 Cauzione mediante polizza fidejussoria
1. Quando la cauzione e' prestata mediante polizza fidejussoria la mora nel pagamento dei premi non libera l'assicuratore dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stato emessa la polizza e sino all'emissione del decreto di svincolo.
2. Le condizioni di polizza sono approvate con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 53 Dichiarazione di idoneita' della cauzione
1. La cauzione e' unica e rapportata al complessivo importo, determinato a norma dell'articolo 46, qualora piu' ambiti territoriali vengono ad essere riuniti nella gestione di un medesimo concessionario.
2. Se la cauzione risulta regolarmente prestata il Ministro delle finanze ne dichiara l'idoneita', con apposito provvedimento, da comunicare al concessionario ed alla competente intendenza di finanza.
3. Se il concessionario non provvede alla prestazione della cauzione nel termine stabilito il Ministro delle finanze ne dichiara la decadenza, salvo che non ritenga di accordare una proroga del termine stesso.
Art. 54 Adeguamento della cauzione nel corso della gestione
1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni.
2. Ai fini della integrazione della cauzione i titoli sono valutati, a norma dell'articolo 48, comma 2, in base al corso medio del semestre precedente la notificazione dell'avviso.
3. Se il concessionario non provvede ad adeguare la cauzione, il servizio centrale inizia la procedura per la dichiarazione di decadenza, salvo che non accordi un ulteriore termine non superiore a novanta giorni. Per la dichiarazione di decadenza si applica l'articolo 20, comma 3.
4. Se il carico complessivo della riscossione e' diminuito, per la durata indicata al comma 1, di almeno il dieci per cento, la cauzione, su richiesta del concessionario, e' proporzionalmente ridotta.
Art. 55 Sostituzione della cauzione
1. Nel corso della gestione la cauzione puo' essere sostituita in tutto o in parte con altra, purche' questa garantisca le obbligazioni del concessionario anche per il periodo di tempo decorso a norma dell'articolo 51.
2. Il decreto di svincolo previsto dall'articolo 60 puo' essere emesso solo dopo che e' stata dichiarata la idoneita' della nuova cauzione a norma dell'articolo 53.
Art. 56 Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione
1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti.
2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile.
3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione procede all'espropriazione forzata.
Art. 57 Procedura di espropriazione della cauzione
1. Il procedimento di espropriazione forzata e' compiuto in conformita' alle norme dell'articolo 45, commi 3 e 4, nonche' degli articoli 64 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le seguenti modifiche:
a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari;
b) il creditore istante puo' concorrere all'asta senza depositare la cauzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;
d) nell'ipotesti prevista dall'articolo 87 del decreto n. 602 del 1973, l'immobile e' devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si proceda, al netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora;
e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973, non si applicano.
2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti.
Art. 58 Riparto fra gli aventi diritto
1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa e' disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta oppozione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'articolo 512 del codice di procedura civile.
3. Se il ricavato della vendita di beni costituenti la cauzione e degli altri beni del concessionario non e' sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo e' proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori.
Art. 59 Reintegrazione della cauzione
1. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica.
2. Se la cauzione non e' reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'articolo 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine.
Art. 60 Svincolo della cauzione
1. La cauzione e' svincolata nel caso di cambiamento di gestione solo quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori.
2. Lo svincolo e' disposto con decreto del servizio centrale previo assenso degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso.
3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli.
Capo IV. Diritti del concessionario
Art. 61 Compensi e rimborsi spese
1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:
a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;
b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;
c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elmenti considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare le remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.
6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);
c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.
8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo, nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervente modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.
8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.
Art. 62 Provvedimenti di dilazione nei versamenti
1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e della dilazione del pagamento dei tributi operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario, il quale e' esonerato, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, dall'obbligo di effettuare il relativo versamento della scadenza stabilita.
2. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede contestualmente a concedere, con proprio decreto, dilazione di pari importo a valere sul primo versamento decadale utile dei versamenti diretti.
3. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazione del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, del primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca. Nel caso in cui il concessionario abbia goduto di dilazione sui versamenti diretti ai sensi del comma 2, il riversamento deve avvenire alla prima scadenza decadale utile successiva al provvedimento di revoca.
4. Se per fatti non imputabili al concessionario e' particolarmente difficile la riscossione di tributi erariali iscritti a ruolo, ovvero e' gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.. La dilazione e' usufruibile anche sui versamenti diretti se il decreto di concessione della dilazione viene emesso successivamente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 72 del presente decreto per la rata cui la dilazione si riferisce.
Titolo III. Riscossione e versamento delle entrate
Capo I. Forme e modalita' di riscossione
Art. 63 Riscossione mediante ruoli delle entrate gia' riscosse tramite esattorie
1. I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall'autorita' finanziaria, dei tributi e delle entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici, riscossi con tale sistema dagli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986.
2. L'intendente di finanza consegna i ruoli al concessionario che ne rilascia ricevuta e trasmette copia del loro frontespizio alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli. Con decrto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti gli adempimenti degli uffici finanziari e dei concessionari necessari allo svolgimento dei suddetti controlli, nonche' alla resa delle contabilita' amministrative di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
3. Con la consegna il ruolo diventa esigibile e produce gli effetti indicati all'articolo 32, comma 3. Se il concessionario rifiuta di ricevere i ruoli l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione nei modi previsti dal codice di procedura civile e riferisce al servizio centrale.
4. Per la riscossione anche coattiva dell entrate, di cui ai commi 1, 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes- sive modificazioni.
5. Contro le risultanze dei ruoli relativi alle entrate degli enti locali il contribuente puo' ricorrere nei modi e nei termini di cui all'articolo 288 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Il ricorso va proposto all'intendente di finanza competente.7
Art. 64 Risultanze ed epurazione dei ruoli
1. Il concessionario, nel provvedere alla riscossione, deve attenersi alle risultanze dei ruoli che gli sono stati consegnati.
2. In caso di dubbio sull'entita' del contribuente il concessionario puo' richiedere gli opportuni chiarimenti.
3. Il concessionario, se rileva l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nell'indicazione delle generalita' e del domicilio dei contribuenti, deve farle denuncia all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o dell'ente interessato entro tre mesi dalla consegna dei ruoli, ai fini delle relative rettifiche e degli eventuali provvedimenti di sgravio, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Se un contribuente iscritto nei ruoli e' deceduto o, se persona giuridica, e' estinta o se il presupposto dell'imposizione e' venuto meno, ovvero se e' stata iscritta nei ruoli una partita di cui e' stata riconosciuta l'inesigibilita' o per l'importo di essa e' stata presentata domanda di rimborso per due anni consecutivi, il concessionario, in qualsiasi momento, deve informare l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria o l'ente interessato.
5. Se sussistono le ragioni di inesigibilita' di cui al comma 4, le relative partite in carico, nonche' le altre eventuali dovute dagli stessi soggetti, sono iscritte nei ruoli successivi senza obbligo del non riscosso come riscosso. In caso di errata iscrizione di applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, comma 2.
Art. 65 Ruoli a carico di soggetti sottoposti a procedure concorsuali
1. I ruoli, di qualsiasi specie, a carico di soggetti sottoposti a una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla procedura di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, ovvero ad una delle preocedure ad esse assimilate, sono affidati in riscossione al concessionario senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. Se l'assoggettamento alle suddette procedure concorsuali avviene successivamente all'emissione del ruolo ed il concessionario non ha ancora presentato la relativa domanda di rimborso per inesigibilita', l'intendente di finanza, con proprio provvedimento, ne dispone la riscossione quale ruolo al semplice riscosso. Se sono stati effettuati versamenti, anche parziali, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, il concessionario ha diritto di usufruire di una corrispondente dilazione sul primo versamento utile sulla base di provvedimento dell'intendente di finanza.
3. I concessionari sono tenuti agli adempimenti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.
Art. 66 Riscossione mediante versamenti diretti
1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione mediante versamenti diretti delle imposte di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riscuotibili con tale sistema alla data del 16 ottobre 1986, nonche' delle imposte di cui allo stesso articolo 3, secondo comma.
2. Con le medesime modalita' sono altresi' riscosse l'imposta delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle societa' di persone, nonche' i versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dagli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Con il decreto previsto nel quinto comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere dettate le modifiche necessarie dalle disposizioni del presente decreto alle modalita' e ai termini stabiliti ai sensi dello stesso articolo 38-bis.
Art. 67 Riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette
1. I concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta sul valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di ogni altro diritto o accesorio la cui riscossione e' demandata all'amministrazione doganale, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni, governative, nonche' alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio e penalita' relativi ai predetti tributi.
2. La riscossione coattiva e' effettuata secondo le seguenti modalita':
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'articolo 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, pro- cedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonche' gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;
c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorieta' dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinche' lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 68 Riscossione coattiva dei tributi locali
1. i concessionari del servizio provvedono alla riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, nonche' delle tasse per concessioni regionali e comunali, con relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie. La riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo, da compilarsi, a cura dell'ente interessato.
2. La riscossione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 2.
3. Contro le risultanze dei ruoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 63, comma 5.7
Art. 69 Riscossione di altre entrate
1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresi', su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali, ed assimilate nonche' dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unita' sanitarie locali, delle comunita' montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle societa' di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fissera' in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrante, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al compentente concessionario e' fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrante, di enti, organismi e societa', comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilita' di rinnovo degli stessi.
Art. 70 Autorizzazione al terzo incanto di enti diversi dallo Stato
1. Le disposizioni dei primi tre commi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche quando il concessionario procede all'espropriazione soltanto per la riscossione di entrae spettanti ad enti diversi dallo Stato, iscritte in ruoli diversi da quelli dei tributi erariali, intendendosi sostituito l'ente impositore all'ufficio dell'amministrazione finanziaria.
Art. 71 Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili
1. Se il terzo incanto ha esito negativo il concessionario, nel termine di venti giorni, deve chiedere all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria il pagamento del prezzo di devoluzione nella misura prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando la copia autentica del verbale di esito negativo del terzo incanto.
2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 70, l'immobile e' devoluto all'ente impositore; si applicano le disposizioni del comma 1 e la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta allo stesso ente impositore.