REGOLAMENTO (CEE) N. 3597/90 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1990 relativo alle norme contabili per misure d'intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, delle misure d'intervento di magazzinaggio pubblico1, in particolare l'articolo 8,
considerando che taluni movimenti finanziari si verificano dopo le operazioni materiali di magazzinaggio, che ne sono all'origine; che non è possibile determinare a priori gli importi da contabilizzare e che è quindi necessario disporre la loro contabilizzazione a un momento differente da quello dell'operazione materiale, per evitare rettifiche a posteriori in conti già chiusi;
considerando che occorre stabilire le norme di valutazione dei quantitativi mancanti che superino i limiti di tolleranza previsti per la conservazione o la trasformazione, dei quantitativi perduti a seguito di trasferimenti, o di cause individuabili e dei quantitativi che hanno subito un deterioramento o una distruzione;
considerando che occorre precisare le operazioni escluse dal calcolo delle spese di entrata o di uscita;
considerando che in caso di rinuncia all'applicazione del limite di tolleranza, gli Stati membri devono garantire l'insieme dei quantitativi, di un determinato prodotto, presi in consegna; che tale opzione deve coprire l'intero esercizio;
considerando che, per evitare rettifiche retroattive dei conti, è necessario stabilire le norme contabili da applicare ove si constati che i quantitativi entrati all'ammasso non soddisfano le condizioni previste per il magazzinaggio;
considerando che è necessario prevedere norme contabili semplici da applicarsi qualora si verifichino modifiche degli elementi di calcolo nel corso di un mese;
considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione ALLEGATO PRECISAZIONI CONCERNENTI GLI ELEMENTI DI SPESA E DI RICAVO PER I VARI PRODOTTI1 I. CEREALI 1. Essiccazione Le spese supplementari di essiccazione, intesa a portare il tasso di umidità al disotto di quello fissato per la qualità tipo, sono contabilizzate, purché la necessità di tale operazione sia stata riconosciuta secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. Nel calcolare il limite di tolleranza relativo alla conservazione non si tiene conto delle perdite quantitative dovute all'essiccazione. II. ZUCCHERO 1. Rimborso delle spese di magazzinaggio I rimborsi delle spese di magazzinaggio effettuati conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/85 e ricevuti dagli organismi d'intervento sono accreditati nel conto. 2. Contributi All'atto della vendita il prezzo dall'acquirente deve comprendere il contributo di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81; il contributo deve essere oggetto di una dichiarazione distinta. III. ALCOLE ETILICO DI ORIGINE VINICA 1. Valore dei quantitativi acquistati Per gli acquisti di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 822/87, un importo equivalente all'aiuto al distillatore va detratto dal prezzo d'acquisto dell'alcole da parte degli organismi d'intervento e contabilizzato nella voce di bilancio riservato alla distillazione. Il valore d'acquisto dell'alcole, detratto l'aiuto, è contabilizzato nella voce prevista per l'assunzione a carico dell'alcole. L'aiuto da detrarre è quello applicabile alla qualità dell'alcole consegnato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo da prendere in considerazione in luogo del prezzo d'intervento è il prezzo da pagare al distillatore, detratto l'aiuto di cui al punto 1. IV. TABACCO 1. Valore dei quantitativi acquistati Per gli acquisti, l'importo del premio compreso nel valore d'acquisto è detratto da quest'ultimo al momento dell'acquisto e contabilizzato nella voce di bilancio riservato a tale premio. Il valore d'acquisto, detratto l'elemento premio, viene contabilizzato. A tal fine, in caso di acquisto di tabacco in colli, all'importo del premio per il tabacco in foglia è applicato il coefficiente di trasformazione stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è, per il tabacco in foglia, il prezzo d'intervento della varietà n. 7 e, per il tabacco trasformato e in colli, il prezzo d'intervento derivato della stessa varietà, in entrambi i casi senza detrazione del premio. V. CARNI OVINE Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), il prezzo d'intervento da prendere in considerazione è il prezzo d'intervento non depurato dalle variazioni stagionali e non derivato. VI. CARNI SUINE Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, lettere a) e c), deve essere preso in considerazione, in luogo del prezzo d'intervento, il prezzo di base, previa applicazione del coefficiente 0,92. (1) Per i prodotti non espressamente menzionati in questo allegato si applica la regola generale.