Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 23/03/1983 Ud. (dep. 02/06/1983) Rv. 159336 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SPOSTAMENTO DELL'AREA RISPETTO AL PROGETTO - ILLECITI REALIZZABILI - FATTISPECIE: EDIFICIO IN ZONA ISOLATA.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - SPOSTAMENTO DELL'AREA RISPETTO AL PROGETTO - ILLECITI REALIZZABILI - FATTISPECIE: EDIFICIO IN ZONA ISOLATA.*
La costruzione effettuata su una area diversa da quella risultante dal progetto approvato, integra il reato di costruzione abusiva, solo se idonea a ledere l'interesse pubblico all'armonico sviluppo edilizio e alla controllata espansione del contesto urbano. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che una opera eretta su particella adiacente a quella in cui doveva sorgere, in luogo isolato e privo di strutture edilizie, realizzasse l'ipotesi di costruzione in difformità delle prescrizioni o modalità esecutive). (V mass n 145325; (V mass n 146702; (V mass n 149111; (V mass n 152931; (V mass n 151611).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)